Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. I coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri, titolari di pensione, ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, di importo pari o superiore al trattamento minimo, hanno diritto, a domanda, ad un assegno integrativo mensile fino alla concorrenza dell'importo del trattamento minimo aumentato di un terzo.